Statuto

Statuto dell’associazione culturale denominata “ENTE CERAMICA FAENZA”
Approvato Assemblea Straordinaria dei Soci 23 aprile 2014

TITOLO I

Denominazione – Sede
ART. 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile,  l’associazione culturale denominata “ENTE CERAMICA FAENZA”. L’associazione ha sede legale in Faenza (RA) Piazza Nenni 1. Tale sede può essere modificata senza variare il presente atto. La sua durata è illimitata.

TITOLO II


Scopo – Oggetto
ART. 2

L’associazione ha lo scopo di:
a) promuovere e tutelare l’attività e lo sviluppo delle botteghe d’arte ceramica site nel Comune di Faenza;
b) studiare e promuovere le ceramiche d’arte di Faenza e la cultura ceramica alla base della loro affermazione, facilitando ed incoraggiando l’applicazione delle migliori pratiche tecniche ed artistiche, collaborando, in ogni modo ritenuto opportuno, alla valorizzazione e alla promozione in ogni parte del mondo delle ceramiche di Faenza;
c) promuovere la diffusione della conoscenza della ceramica artistica faentina individuando le forme più idonee allo scopo e stimolando l’attuazione di progetti finalizzati, nonché di studi ed iniziative che valgano a dare incrementi e miglioramenti alla affermazione delle ceramiche d’arte;
d) collaborare con gli enti preposti all’attuazione delle norme relative alla tutela della ceramica d’arte, in particolare secondo i disposti della L. 188/90;
e) mantenere i contatti con l’Associazione Italiana Città della Ceramica, le associazioni di categoria, le istituzioni pubbliche e private e con tutti quegli organismi che operano per la difesa e la valorizzazione della ceramica d’arte, sia in Italia sia all’estero, partecipando attivamente alle iniziative di coordinamento con i medesimi.
Per raggiungere questi scopi l’Ente potrà, a titolo esemplificativo:
a) organizzare lezioni, corsi, concorsi, conferenze, mostre e convegni;
b) pubblicare bollettini, riviste, libri o altri supporti  mediatici (testi, audio e video) resi possibili dal progresso tecnologico;
c) compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna e consentita dalle vigenti leggi;
d) tutto ciò che possa servire per raggiungere gli scopi prefissati.
L’associazione potrà collaborare con le scuole di ogni ordine e grado, con gli Istituti d’Arte, con le Università, con gli Enti Locali e con qualunque altro ente, pubblico o privato, avente finalità uguali o simili alle proprie, operante sia in Italia sia all’estero. Per lo svolgimento delle proprie attività l’associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite che di prestazioni retribuite, sia di soci che di non soci. Le attività sociali verranno disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III


Soci
ART.  3 

Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, private o pubbliche, gli enti non aventi scopo di lucro che condividano gli obiettivi e si impegnino a realizzarli. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Il Comune di Faenza è socio dell’Ente Ceramica Faenza. I soci sono distinti in tre categorie e hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.  I soci possono essere 1. Ceramisti e 2. Cultori 3. Enti e Associazioni.
Sono soci Ceramisti coloro che si riferiscono alle seguenti categorie di appartenenza: soggetto iscritto all’Albo degli artigiani e alla C.C.I.A,  che esercita la propria attività nel settore produttivo della ceramica entro i confini comunali di Faenza; soggetto titolare di Partita IVA che esercita la propria attività nel settore produttivo della ceramica entro i confini comunali di Faenza;  soggetto restauratore che opera prevalentemente nel campo del restauro della ceramica con inquadramento dell’attività nel settore produttivo della ceramica entro i confini comunali di Faenza; soggetto che opera prevalentemente nel campo della foggiatura con inquadramento dell’attività nel settore produttivo della ceramica entro i confini comunali di Faenza.
Sono soci Cultori i soggetti che operano nel settore della ceramica come attività secondaria, i pittori/scultori ovvero i soggetti che esercitano l’arte di pittura e/o di scultura, talvolta e non prevalentemente, anche nel settore produttivo della ceramica, gli amici ovvero i soggetti che non esercitano alcuna attività nell’ambito della ceramica ma vi contribuiscono con studi e interventi di varia natura in veste di critico, scrittore, giornalista, studioso, collezionista, gallerista, appassionato.

ART.  4
Chi intende iscriversi all’associazione deve presentare una domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo con i propri dati  e con l’impegno di attenersi alle regole previste dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali.  La domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva alla data di presentazione della domanda stessa. Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di non accettare la domanda a suo insindacabile giudizio. Gli ammessi a far parte dell’Ente devono versare una quota di iscrizione che il Consiglio Direttivo determinerà di anno in anno. Per le spese inerenti al funzionamento dell’Ente e per il raggiungimento delle sue finalità, gli associati sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale. L’obbligo degli associati al pagamento della contribuzione di cui sopra è valido per la durata dell’Ente. In caso di recesso dell’associato l’obbligo va rispettato per l’esercizio in corso, ugualmente dicasi in caso di espulsione dall’Ente. Tutte le somme versate all’Ente, a qualsiasi titolo, dovranno essere impiegate per gli scopi sociali e non sono ripetibili dagli associati, né dai loro aventi causa. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone, fisiche o giuridiche faentine, che si siano particolarmente distinte nel settore della ceramica. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.

ART. 5 
La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall’Associazione,
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione,
– a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART.  6
Tutti i soci sono tenuti:
all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, al versamento della quota associativa annuale uguale per ciascun socio. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I progetti, ai quali i soci saranno chiamati a partecipare saranno distinti per tipologia e finalità ovvero:
a) promozionale e commerciale per i soci ceramisti;
b) culturale per i soci ceramisti e cultori;
c) istruttivo e/o formativo per maestri e cultori.

Perdita della qualifica di socio
ART. 7 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte e di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall’annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali,  all’associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà  in contradditorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota annuale entro sei mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

TITOLO IV


Risorse Economiche – Fondo Comune 

ART. 10
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote annuali e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali;
e) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio.
Il fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

Esercizio sociale
ART.  11

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO V

Organi dell’Associazione
ART. 12

Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Revisore Unico dei Conti, organo facoltativo.

Assemblee
ART 13

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo   dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14 
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio Direttivo;
b) elezione eventuale del Revisore Unico dei Conti,
c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
e) approvazione di eventuali regolamenti;
f) deliberazioni in merito all’esclusione dei soci.

ART. 15  
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ART.  16
La convocazione dell’assemblea viene effettuata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Unico dei Conti  (se nominato) o da almeno la maggioranza  degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con  diritto di voto.
In seconda convocazione,  l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 17
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato alla verbalizzazione.

Consiglio Direttivo
ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da sette  membri eletti fra gli associati. Cinque membri sono da eleggere tra coloro  che sono soci Ceramisti, uno da eleggere in rappresentanza dei soci Cultori, uno individuato nella persona dell’Assessore competente in materia di Ceramica del  Comune di Faenza. I componenti del Consiglio restano in carica tre esercizi di bilancio  e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Il Consiglio Direttivo è coadiuvato da un Segretario verbalizzante.
La convocazione è fatta a mezzo telefono, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, da comunicare cinque giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
c) proporre all’Assemblea l’entità e l’articolazione delle quote annuali e dei contributi dei soci;
d) decidere sull’ammissione dei nuovi soci;
e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
g) deliberare la proposta di recesso e l’esclusione degli associati all’Assemblea;
h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
Le  funzioni di supporto amministrativo di segreteria per il funzionamento del Consiglio Direttivo e degli organi della Associazione, possono essere svolte da risorse messe a disposizione  da uno e più soci dell’Associazione.

ART. 19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sosti¬tuirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, mantenendo inalterate le rappresentanze dei soci indicate all’art.18; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente
ART. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Comitato Tecnico Scientifico
Art. 21 

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è un organo consultivo interno, di supporto al Presidente e al Consiglio Direttivo. Esso si compone da 3 a 9 membri, esperti in materia di ceramica artistica, designati dal Consiglio Direttivo, anche sollecitando segnalazioni da parte di uno o più enti pubblici o privati, nei modi e termini che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. Il Consiglio designa anche il Coordinatore del C.T.S..
Il Consiglio ha la facoltà in ogni momento, senza alcun diritto morale o patrimoniale dei membri del C.T.S., di:
a) dichiarare decaduto l’intero C.T.S. ;
b) revocare in ogni momento i singoli membri del C.T.S.;
c) sostituire il Coordinatore del C.T.S..
Il C.T.S. non può assumere obbligazioni verso terzi a nome del sodalizio. Il C.T.S. dura in carica per il periodo coincidente a quello del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il C.T.S. ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo progetti e attività nei seguenti ambiti:
a) promozione e gestione dei rapporti con gli Istituti d’Arte, con le Università, i Centri di Ricerca e tutte le altre istituzioni di alta cultura del settore della ceramica artistica, operanti sia in Italia che all’estero;
b) promozione e gestione di studi e ricerche, convegni, mostre ed altre attività nel settore della ceramica artistica.
Ai membri del C.T.S. compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’espletamento dell’incarico, se autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’erogazione di compensi per tutti o taluno dei membri del C.T.S..

Revisore Unico dei Conti
Art. 22

Il Revisore Unico dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea, anche fra i non soci e resta in carica fino all’approvazione del terzo esercizio di bilancio.
Il Revisore Unico dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore Unico dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e/o rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soli soci per la consultazione, fatto salvo il diritto alla privacy; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento
ART. 24

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua  le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui  al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe,  oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria
ART. 25

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti.
Sia l’associazione  che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell’art. 1372 c.c.
L’adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della  richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Norma finale
ART.26

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.